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Nuda proprietà e usufrutto
La proprietà di un immobile può essere scissa, per così dire, in due precise componenti: da una parte l'usufrutto, ovvero la facoltà di godere del bene immobile e dall'altra la nuda proprietà, ovvero l'intestazione formale del bene medesimo.
Ne consegue che, l'usufruttuario, senza essere proprietario dell'immobile, ha il pieno diritto di disporne a proprio piacimento: abitarci o anche cederlo in locazione; non avendo, però, la possibilità di modificare la destinazione economica o destinazione d'uso dell'immobile, in modo da salvaguardare anche gli interessi dell'intestatario della nuda proprietà.
E' importante anche sottolineare che, non essendo l'usufrutto trasmissibile agli eredi, con il decesso dell'usufruttuario, esso si riunirà automaticamente alla nuda proprietà, senza il pagamento di particolari imposte, essendo sufficiente una semplice voltura catastale.
L'usufrutto può anche essere ceduto a terzi, ma si estinguerà comunque, con la morte del cedente.
In buona sostanza, mia cara signora, Lei può senz'altro cedere la nuda proprietà della Sua casa, realizzandone un'interessante somma di danaro che, ben investito, potrà sicuramente contribuire al miglioramento del suo tenore di vita.
Valore della nuda proprietà
Per calcolare il valore della nuda proprietà esistono tabelle piuttosto precise. Ovviamente, più giovane sarà l'usufruttuario, minore sarà il valore della nuda proprietà. Le faccio un esempio: poniamo che il suo quartiere valga 300 milioni e lei abbia settanta anni; in questo caso potrà realizzare circa 180 milioni dalla vendita della nuda proprietà.
Si ricordi però che, alla sua morte, gli eventuali eredi, non potranno più ereditare nè la casa, nè - come già detto - l'usufrutto. Le consiglio, pertanto, di prendere attentamente in esame questa importante considerazione; in particolare, in presenza di figli.
Tenga inoltre presente che l'usufruttuario è tenuto a pagare le tasse gravanti sull'immobile, le spese condominiali e le spese di ordinaria manutenzione (in alcuni casi anche una piccola parte delle spese di straordinaria manutenzione).
Diritto di uso o abitazione
Se le sembrasse, però, troppo oneroso mantenere l'usufrutto, c'è un'altra possibilità di alienare il proprio immobile, senza rinunciarne al possesso: vendere la totale proprietà, riservandosi il diritto di uso o abitazione.
In questo caso, chi si riservi tale diritto dovrà solo pagare i normali oneri condominiali al pari di un normale inquilino, restando a carico del nuovo proprietario tasse e straordinaria manutenzione.
Per contro, il titolare di tale diritto che, al pari dell'usufrutto, si estinguerà al suo decesso, non potrà in alcun caso cedere, neanche sotto forma di locazione, il diritto acquisito.
Diventerà anche più complicato calcolare il valore dell'unità immobiliare; consiglierei, in questo caso, di avvalersi dei servigi di una accredita Società Immobiliare.
Concludendo: chi avesse la necessità di arrotondare la propria pensione e disponesse di una proprietà immobiliare, scegliendo una delle due possibilità sopra esposte, potrà trasformare la propria casa in danaro contante, senza affatto rinunziare al piacere di abitare nel calore delle mura domestiche.